Aderire all'ANCI

Aderire all'Associazione nazionale dei comuni italiani vuol dire divenire parte integrante del sistema delle autonomie locali, ottenere una rappresentanza diretta dei  propri interessi, usufruire di servizi e consulenze per la propria attività amministrativa.

Possono divenire soci dell'Anci, come stabilito sia dallo Statuto dell'Associazione nazionale all'articolo 2 che dallo Statuto dell'Anci Toscana all'articolo 4, oltre alle amministrazioni comunali, le unioni di comuni, i consorzi di comuni, le autorità d'ambito e altri enti di derivazione comunale. 


Come aderire

E' necessario che l'ente richiedente approvi una delibera di adesione che deve essere trasmessa agli uffici amministrativi di Via dei Prefetti, 46 - 00186 Roma - la delibera può essere anticipata per mail ad olivi@anci.it oppure al fax 06/68009244.

Facsimile della delibera.

N.B. Lo schema di deliberazione di adesione è stato predisposto nel presupposto che sia di competenza della Giunta Municipale. L’adesione ad un’associazione, infatti si configura come un atto “di gestione”, che non rientra fra quelli affidati dall’ordinamento sugli enti locali al Consiglio.

A nessuno di essi, espressamente elencati nell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, sembra essere assimilata la fattispecie in argomento:
- non alle “convenzioni fra i Comuni e quelle fra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative” (lett. c), dato che qui non si tratta di costituire una forma associativa con altri enti locali come modalità di erogazione di un servizio, ma di aderire ad un’associazione degli enti locali, per finalità di rappresentanza e tutela d’interessi;
- non alla “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione” (lett. e), perché qui non si tratta di partecipazione a società di capitale o costituzione di azienda o affidamento di attività propria, come detto sopra;
- non alle “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi (…)”, perché la facoltà annuale di recesso non determina un impegno obbligatorio sul bilancio degli anni futuri, potendo essere espressa la volontà contraria dall’organo dell’ente che ne avrà competenza di tempo in tempo.

Viceversa, dovrà essere adottata una deliberazione di Consiglio, per espressa indicazione dell’ordinamento degli enti locali (art. 271, co. 1, d.lgs. n. 267/2000), qualora il Comune volesse mettere a disposizione gratuita dell’Associazione locali e assumere a proprio carico le relative spese generali. Qualora, invece, un Comune ravvisasse motivazioni di ordine politico per considerare l’adesione all’ANCI quale atto d’indirizzo del Consiglio, su cui fosse opportuno il coinvolgimento della minoranza, la delibera potrebbe essere predisposta affidandone la competenza al Consiglio, ripristinando la motivazione di una spesa impegnativa per gli esercizi successivi al bilancio in corso (togliendo la presa d’atto del recesso annuale).

 
 
 
 

Anci Toscana - p.iva 01710310978