Anci Toscana
Anci Toscana risponde
Patto di stabilità
Anci Toscana risponde
Anci Toscana risponde è un servizio di consulenza giuridica a disposizione dei comuni toscani. Il servizio offre un supporto tecnico sulla legislazione vigente e pareri specifici sulla sua applicazione, per quanto concerne problemi e temi di interesse generale delle pubbliche amministrazioni. Gli enti possono richiedere la consulenza inviando i quesiti per posta elettronica all’indirizzo posta@ancitoscana.it , oppure via fax al numero 055 2260538.
La richiesta deve essere inviata a nome dell’Amministrazione e non a titolo personale.
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- Domanda:
Il comma 7-quater dell'art.77bis del decreto legge n.112/2008, introdotto dall'art.4, comma 4-septies, lett.b), del decreto legge n.2/2010, ha previsto che le province e i comuni devono escludere, sia dal saldo finanziario considerato quale base di riferimento sia dai saldi utili ai fini del rispetto del pattoper gli anni 2010 e 2011, le risorse provenienti, direttamente o indirettamente dall'Unione Europea, nonchè le relative spese correnti ed in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purchè la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quantoprevisto dal summenzionato comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimenstre (art.77-bis, comma 7-quinquies). A fronte della citata novità legislativa si è posto il problema di come contabilizzare nel patto di stabilità 2010 le somme che l'Ente deve incassare oggi a saldo di spese già sostenute negli anni precedenti. Dovranno essere decurtate? Se così fosse l'Ente sarà penalizzato nella realizzazione degli investimenti? - Risposta:
Gli enti soggetti al Patto, ai sensi dei commi 7-quater e 7-quinquies del D.L. n. 2/2010, devono escludere, dal saldo finanziario base e da quello utile, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute; l’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse (c. 7-quater). Per completezza si rileva che se l’Unione europea riconosce, successivamente, importi inferiori a quelli considerati ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l’importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del Patto all’anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento; se la comunicazione è effettuata nell’ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell’anno successivo (c. 7-quinquies). Gli incassi di trasferimenti provenienti dall’Unione Europea a saldo di spese (di parte corrente, per la competenza) di parte capitale dalla stessa finanziate sono pertanto da escludere ai fini del Patto di stabilità. Tale esclusione, è bene precisarlo, opera sia per quanto concerne il saldo obiettivo da raggiungere negli esercizi 2010 e 2011, sia nel saldo base del 2007, e coinvolge le relative spese (entro i limiti complessivi delle medesime entrate, come già precisato). La novella legislativa è, teoricamente, ininfluente ai fini del computo del Patto, poiché “sterilizza” a detti fini le poste per lo stesso da computare sia in entrata che in uscita, sia per il saldo base che per quello obiettivo. È peraltro evidente che la diversa temporizzazione di entrate ed uscite può determinare situazioni in cui non risulta ininfluente, ma anzi penalizzante per i Comuni interessati. Si è del parere che tale situazione potrebbe essere risolta rendendo facoltativa detta “sterilizzazione” – facoltà che non dovrebbe comportare maggiori oneri a livello complessivo – possibilità al momento non prevista dal legislatore ma che potrebbe essere oggetto di apposita modifica legislativa.
Patto di stabilità
19 Maggio 2010














