Anci Toscana
Anci Toscana risponde
D.Lgs 150/2009 - Verticalizzazioni
Anci Toscana risponde
Anci Toscana risponde è un servizio di consulenza giuridica a disposizione dei comuni toscani. Il servizio offre un supporto tecnico sulla legislazione vigente e pareri specifici sulla sua applicazione, per quanto concerne problemi e temi di interesse generale delle pubbliche amministrazioni. Gli enti possono richiedere la consulenza inviando i quesiti per posta elettronica all’indirizzo posta@ancitoscana.it , oppure via fax al numero 055 2260538.
La richiesta deve essere inviata a nome dell’Amministrazione e non a titolo personale.
La richiesta deve essere inviata a nome dell’Amministrazione e non a titolo personale.
- Domanda:
In rif. all'art.24 del Dlgs 150/2009, se l'ente non ha previsto un piano delle verticalizzazioni, è possibile nel 2010 effettuare una verticalizzazione senza concorso pubblico? nel caso di concorso con riserva agli interni per una categoria D, il dipendente di categoria C può partecipare a detto concorso senza avere una laurea? - Risposta:
L’art. 24 del D.Lgs. n. 150/2009 dispone che a decorrere dal 2010 le P.A. “coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno”. La portata della disposizione è confermata dal richiamato art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal decreto n. 150. Secondo quest’ultimo articolato le progressioni tra aree avvengono mediante concorso pubblico con facoltà dell’amministrazione di destinare al personale interno una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Lo stesso art. 52 precisa che la riserva opera per il personale interno che è in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. L’art. 74 del decreto n. 150 ricomprende l’art. 24 tra i principi generali dell’ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali. Il termine per l’adeguamento alla disposizione in esame è dettato dall’art. 31, comma 3, al 31 dicembre 2010, e nella fase transitoria si applicano le disposizioni vigenti nei singoli enti. Nella materia delle progressioni “verticali” è ormai chiara e definita la posizione della Corte Costituzionale per la quale il passaggio ad una qualifica superiore comporta l’accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è perciò soggetto alla regola del pubblico concorso cui è possibile derogare solo in presenza di peculiari ragioni giustificatrici che garantiscano, comunque il buon andamento dell’amministrazione pubblica (Corte Cost. n. 194/2002). Da ultimo il Consiglio di Stato (parere n. 3556 del 9 novembre 2005) ha confermato che il passaggio ad una categoria superiore costituisce l’accesso ad un nuovo posto di lavoro e la selezione è soggetta alle regole del pubblico concorso che rimane tale anche per la presenza di candidati “interni”. Lo stesso parere chiarisce che il termine “assunzione” non è necessariamente collegato all’ingresso iniziale nell’organico dell’ente, ma anche alla qualifica più elevata che il dipendente tende a conseguire. Definito come assunzione il passaggio alla fascia superiore, trova quindi piena applicazione l’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 165/2001. Pertanto, in definitiva e con riguardo alle richieste formulate, si ritiene che: - anche nella fase transitoria, non è possibile effettuare una progressione verticale al di fuori del concorso pubblico con riserva al personale interno; - nella medesima fase continui ad essere operante l’art. 4 del CCNL 31.3.1999 che consente la partecipazione del personale interno anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti.
D.Lgs 150/2009 - Verticalizzazioni
24 Marzo 2010














