Anci Toscana
Anci Toscana risponde
Incompatibilità di incarichi
Anci Toscana risponde
Anci Toscana risponde è un servizio di consulenza giuridica a disposizione dei comuni toscani. Il servizio offre un supporto tecnico sulla legislazione vigente e pareri specifici sulla sua applicazione, per quanto concerne problemi e temi di interesse generale delle pubbliche amministrazioni. Gli enti possono richiedere la consulenza inviando i quesiti per posta elettronica all’indirizzo posta@ancitoscana.it , oppure via fax al numero 055 2260538.
La richiesta deve essere inviata a nome dell’Amministrazione e non a titolo personale.
La richiesta deve essere inviata a nome dell’Amministrazione e non a titolo personale.
- Domanda:
C'è incompatibilità tra la carica di assessore (bilancio, finanze ecc) e il ruolo di revisore dei conti presso altra società partecipata del comune per la gestione dei rifiuti? - Risposta:
Si rileva che la stessa non risulta espressamente prevista fra le ipotesi di cui all’art. 63, Tuel, mancanza che deve considerarsi comunque significativa nel senso di escludere la sussistenza di una situazione di incompatibilità. Per completezza si rileva che non sono stati rinvenuti pronunciamenti giurisprudenziali od interpretazioni ministeriali in materia. Pur tenendo conto del significato di tale mancato espresso riferimento normativo, si ritiene opportuno valutare la situazione di cui trattasi alla luce delle seguenti considerazioni: 1) le condizioni di incompatibilità disciplinate dal Tuel sono determinate da situazioni e posizioni non conciliabili con l’espletamento delle funzioni di amministratore locale, nelle quali si verifica una (almeno potenziale) conflittualità d’interessi che assume rilievo nel momento in cui la carica è esercitata. Si ritiene di poter ricomprendere in detto ambito situazioni, evidentemente ipotetiche, caratterizzate da omissioni compiute dagli amministratori della società partecipata nominati dallo stesso ente locale, od anche da profili di responsabilità del collegio sindacale del quale l’assessore-revisore è membro, potendosi evidenziare, appunto, un potenziale conflitto fra il dovere d’ufficio (dell’assessore) e l’interesse personale (come revisore); 2) sotto un profilo più prettamente civilistico, si rileva che l’art. 2399 del Codice civile comprende fra le cause di decadenza dall’ufficio di revisore della società partecipata la sussistenza di un “rapporto di lavoro, di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. È stato recentemente ritenuto (Corte dei Conti, sez. giur. Sicilia, 4 dicembre 2009, n. 3082) che tale disposizione abbia rilievo anche quando l’ente controllante sia una PA, o, comunque, non rivesta struttura societaria (come, invece, testualmente indicato dal Codice): per effetto di tale interpretazione, di fatto, nel campo applicativo della norma viene ad essere ricompreso anche il rapporto fra l’ente locale e la società partecipata. Pur ritenendo arduo parificare gli amministratori dell’ente locale, e quindi l’assessore comunale, ai soggetti legati alla società “da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita”, tale parificazione determinerebbe certamente l’emergere della situazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dall’ufficio di revisore (cfr. Tribunale Matera, 14 luglio 1994). Da quanto sopra emerge, in via conclusiva, un quadro normativo che, pur non contemplando espressamente la situazione di cui trattasi, delinea profili di potenziale conflitto la cui significatività, non risultando precedenti giurisprudenziali od interpretativi di diretto riferimento, non può che essere rimessa alle valutazioni dell’interessato e dell’Amministrazione.
Incompatibilità di incarichi
4 Marzo 2010














