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liquidazione indennità di busta paga

Anci Toscana risponde

Anci Toscana risponde è un servizio di consulenza giuridica a disposizione dei comuni toscani. Il servizio offre un supporto tecnico sulla legislazione vigente e pareri specifici sulla sua applicazione, per quanto concerne problemi e temi di interesse generale delle pubbliche amministrazioni. Gli enti possono richiedere la consulenza inviando i quesiti per posta elettronica all’indirizzo posta@ancitoscana.it , oppure via fax al numero 055 2260538.
La richiesta deve essere inviata a nome dell’Amministrazione e non a titolo personale.

    liquidazione indennità di busta paga

    1 Marzo 2010
  • Domanda:
    Un comune entro quanto deve liquidare le indennità in busta paga quali: il turno di disagio, lo straordinario. Vi sono dei tempi obbligatori? Può essere messo in mora?
  • Risposta:
    l’art. 18 del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 37 del Contratto del 2004, dispone che “i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione”. Agli incentivi di produttività è destinata una parte delle risorse del cd. fondo, definita a livello di contrattazione integrativa, avente lo specifico obiettivo di promuovere significativi miglioramenti dei servizi in termini di risultati aggiuntivi apprezzabili rispetto ai risultati ordinari derivanti dalle prestazioni di lavoro. Esclusivamente per la produttività collettiva ed individuale il Contratto dispone la liquidazione dei correlati compensi a conclusione del processo di valutazione. Le altre voci che compongono il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane sono collegate ad istituti contrattuali svincolati da un’attività programmatica di durata solitamente coincidente con il bilancio dell’ente. Istituti come il lavoro straordinario, il turno, la reperibilità, ecc. sono quindi liquidati nell’ambito dei singoli importi per essi definiti nel complesso delle risorse decentrate e possono essere corrisposti anche a cadenze inferiori all’anno solare. Per quanto concerne la liquidazione a consuntivo della produttività e del saldo relativo agli altri istituti suddetti, il Contratto non prevede alcun termine per provvedere. Si ritiene che le parti firmatarie del contratto integrativo possano prevedere, in relazione alla strutturazione dei processi di valutazione, tempi adeguati da indicare nello stesso Contratto, per effettuare le liquidazioni. Per gli altri istituti sarà cura degli uffici competenti effettuare le erogazioni, nell’ambito della quota di risorse specificamente assegnata, non appena in possesso di tutti gli elementi a ciò necessari. Anche in questo caso le parti possono prevedere un tempo massimo di riferimento per provvedere. Si tratta, comunque, di inviti rivolti agli organi di valutazione o agli uffici, che non hanno valore cogente ed il cui mancato rispetto non si ritiene che comporti una procedura di messa in mora analoga a quella che sembra ricavarsi dalle specifiche previsioni dei Contratti nazionali che stabiliscono un termine massimo per l’applicazione degli istituti a carattere vincolato (entro 30 giorni dalla data di stipulazione).

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